Certificazione Energetica

per edifici nuovi ed esistenti

L’Attestato di prestazione energetica (APE), redatto in conformità alla direttiva 2010/31/UE è obbligatorio nei seguenti casi:

  • Compravendita (es. rogito, permuta)
  • Donazione
  • Affitto di edifici o singole unità immobiliari
  • Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)
  • Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori
  • Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio
  • Edifici pubblici ed aperti al pubblico

L’attestato ha validità 10 anni e va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc. La validità dell’attestato è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo degli impianti termici dell’edificio.

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